Catasto incendi boschivi e aree percorse dal fuoco

Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco

Tipi di documento:
Modulistica
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Descrizione

L’istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio sanciti dall’art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall’art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000 e s.m.i.

Con Determina dirigenziale n. 253/2024, è stato approvato l’aggiornamento del catasto relativo alle aree percorse dal fuoco per l’anno 2023.

Per consultare la cartografia delle 'Aree percorse dal fuoco' accedere al SIT nella sezione 'Documenti collegati' in fondo alla pagina.

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Ulteriori Informazioni

Estratto Art.76 LR 39/2000 e s.m.i.: Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
5 bis. Nei certificati di destina zione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l.353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

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Riferimenti normativi

  • Legge Quadro n.353/2000 in materia di Incendi Boschivi
  • Legge Forestale della Toscana n.39/2000, aggiornata dalla L.R. n.80/2012

Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2024, 09:24

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