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Descrizione
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia dell’ Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it
Codice cup
È necessario indicare in fattura anche:
- Codice Unitario del Progetto “Codice cup”,
- Codice Identificativo Gara “Codice CIG”,
- ogni altra informazione “altro elemento” sia ritenuto necessario.
Solo fatture elettroniche dal 31/03/2015
Questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Split payment e reverse charge
Con la presente si ricorda che la normativa in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/72, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17 ter che prevede che taluni enti pubblici, tra i quali sono compresi anche i Comuni, in sede di pagamento delle fatture ricevute, dividano (da qui il termine split payment) il versamento, corrispondendo al fornitore l’imponibile e versando l’iva all’Erario.
Tale disposizione implica quindi che le azienda dovrà continuare ad esporre l’iva in fattura, ma questo Ente non salderà il relativo importo, in quanto quest’ultimo sarà oggetto di successivo versamento all’erario.
Questo meccanismo denominato split payment non opera in tutti i casi in cui l’operazione è soggetta a reverse charge e cioè ad inversione del debitore dell’imposta: in pratica, si tratta dei casi in cui la fattura è emessa senza addebito di Iva, in quanto il cessionario/committente è chiamato ad assolverla mediante integrazione della fattura ricevuta, comprese le nuove ipotesi introdotte dalla finanziaria che riguardano il settore dell’edilizia, la cessione di energia, del gas e le pulizie, per le quali l’inversione contabile è già operativa dal 1 gennaio 2015. Queste ipotesi operano solamente per i servizi commerciali di seguito elencati:
- Refezione scolastica
- Centro diurno anziani
- Asilo nido
- Trasporto scolastico
- Assistenza domiciliare
- Illuminazione votiva
- Corsi di lingua
- Campi solari
- Servizi podologo
- Campi sportivi
- Canone concessione servizio idrico
- Locazione immobili (stazione ferroviaria)
rif. normativo: Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
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Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2024, 21:32